NORMATIVA
Sommario
Le varie normative di San Giorgio Energia S.r.l. quali: agevolazioni fiscali; condotta commerciale; servizio di tutela; accesso ai database.
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AGEVOLAZIONI FISCALI
La fornitura del gas naturale è soggetta a:
- l’imposta di consumo erariale (accisa),
- l’addizionale regionale (se previsto da normativa), con aliquote differenziate a seconda dell’ubicazione geografica dell’utenza e del tipo di utilizzo (civile o industriale),
- l’imposta sul valore aggiunto (IVA).
San Giorgio Energie srl, quale sostituto d’imposta, incassa gli importi dovuti secondo le norme vigenti, riservandoli a sua volta agli enti governativi competenti.
Il Testo Unico sulle Accise (D.Leg. 26/10/95, n. 504 – e D.L. 28/11/88, n. 511) disciplina le imposte sui consumi di gas naturale per le quali sono previsti benefici fiscali. San Giorgio Energie srl, quale sostituto d’imposta, incassa gli importi dovuti secondo le norme vigenti, riservandoli a sua volta agli enti governativi competenti.
CONDOTTA COMMERCIALE
Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale
Per tutelare i clienti che si rivolgono al mercato libero, dal 1 gennaio 2011, l’Autorità ha stabilito il Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, ovvero le regole di trasparenza e correttezza che gli esercenti la vendita devono seguire per promuovere le proprie offerte commerciali, alternative alle condizioni di fornitura di riferimento definite dall’Autorità.
Queste regole sono stabilite nel Codice di Condotta Commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali, approvato dall’Autorità con delibera n. 104/10.
Delibera 104/10 – Codice di Condotta Commerciale
Il Codice di condotta viene esteso al settore gas naturale ed energia elettrica, per tutti i clienti finali con comnsumi di gas naturale <=200.000 Smc/anno ed alimentati in bassa tensione, nei casi in cui l’esercente la vendita propone un contratto di fornitura a condizioni liberamente definite dalle parti.
Per ogni chiarimento è a vostra disposizione lo Sportello della SAN GIORGIO Energie srl oppure presso il sito dell’AEEG
SERVIZIO DI TUTELA
I consumatori domestici che non scelgono un contratto nel mercato libero usufruiscono delle condizioni economiche e contrattuali regolate dall’Autorità il “servizio di tutela”.
Visualizza le condizioni economiche di fornitura
Per questi clienti, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (A.E.E.G.) ha previsto la pubblicazione delle condizioni economiche di riferimento da applicare ai clienti finali con minori consumi, per ogni ambito tariffario nazionale da parte di tutte le aziende che esercitano l’attività di vendita. Il prezzo del servizio di vendita viene aggiornato ogni tre mesi dall’Autorità, le tariffe per i servizi di trasporto, distribuzione, stoccaggio e gli altri oneri dovuti dai clienti del servizio gas sono stabiliti e aggiornati dall’Autorità, secondo le periodicità previste dalla stessa AEEG .
Questo prezzo di riferimento viene offerto esclusivamente ai clienti che hanno diritto al servizio di tutela, ovvero, come previsto dal TIVG (Testo Unico Integrato Vendita), ai clienti aventi le seguenti caratteristiche:
- punti di riconsegna nella titolarità di clienti domestici
- punti di riconsegna relativi a condomini con uso domestico, con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno
- punti di riconsegna nella titolarità di utenze relative ad attività di servizio pubblico, che svolgono attività riconosciuta di assistenza (es. ospedali, case di cura e riposo, scuole)
- punti di riconsegna per usi diversi dai precedenti sopra elencati, con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno
Tuttavia l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), con Delibera. ARG/gas 71/11, ha apportato modifiche al Testo Integrato Vendita Gas (TIVG), secondo il quale dal 1° ottobre 2011 a tutti i clienti non domestici mai passati al mercato libero, non sarebbe più stato applicato il servizio di tutela (delibera ARG/gas 64/09) e quindi cesserà di esistere la così detta Tutela Individuale..
In particolare, la suddetta delibera prevede l’inclusione tra i Clienti aventi diritto al servizio di tutela anche:
- delle utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole e altre strutture pubbliche e private che svolgono un’attività riconosciuta di assistenza;
- dei clienti non domestici con consumi non superiori a 50.000 Smc/anno.
La delibera in esame prevede inoltre che i Clienti finali titolari di punti di riconsegna per usi diversi che:
- sono attualmente serviti nell’ambito del servizio di tutela; e
- hanno un consumo superiore a 50.000 Smc/anno; e
- sono diversi da utenze relative ad attività di servizio pubblico (ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole ed altre strutture, pubbliche e private, che svolgono attività riconosciuta di assistenza), non potranno più avere diritto alla fornitura di gas naturale alle condizioni di cui al servizio di tutela.
Tali Clienti entro il 31 agosto 2011 dovranno stipulare un nuovo contratto di fornitura a condizioni di libero mercato. In caso di mancata stipula del nuovo contratto di fornitura, la stessa verrà garantita dall’attuale esercente la vendita, con applicazione di condizioni di libero mercato proposte dal medesimo.
Nel caso in cui il Cliente decida di stipulare un contratto con un diverso fornitore, dovrà esercitare il diritto di recesso direttamente, in parziale deroga a quanto previsto dall’art. 5, comma 5.2bis, della Del. 144/07 del 25 giugno 2007.Per maggiori informazioni sono a disposizione:
- il numero verde 800 166 654 (“Sportello per il Consumatore dell’Autorità per ‘Energia elettrica e gas“) attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00
- il nostro sportello di Porto San Giorgio
- delibera ARG/gas n. 71/11 del 09 giugno 2011
- allegato A (comunicazione relativa alla cessazione del servizio di tutela)
ACCESSO AI DATABASE
Dal 1° Ottobre 2008, per favorire la libera concorrenza, l’Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas (AEEG), in collaborazione con l’Autorità Garante per la Privacy, ha stabilito che le Società Distributrici possono comunicare ai Venditori di energia elettrica e gas che operano sul mercato libero e che facciano esplicita richiesta, alcuni dati dei clienti domestici di energia elettrica e gas, fino a e non oltre il 31 dicembre 2010.
In adempimento alla delibera 15/08 pubblicata sul sito dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas in data 20 febbraio 2008, si riporta l’Informativa di cui all’allegato A alla delibera stessa.
I dati messi a disposizione sono i seguenti:
> cognome e nome
> indirizzo civico del punto di fornitura
> tipo di misuratore installato
> codice della cabina REMI di riferimento
> fattore di correzione di cui alla deliberazione n. 108/06 per la fornitura di gas naturale
> consumo totale annuo espresso in kWh o in metri cubi di gas naturale
> potenza impegnata espressa in kW o calibro del misuratore di gas naturale
Questi dati messi a disposizione dei Venditori di energia elettrica e di gas e che operano nel mercato libero, saranno utilizzati per la formulazione di offerte commerciali in formato cartaceo sulla fornitura di energia elettrica e/o del gas naturale (non è consentito usarli per contatti telefonici o telematici, né per promozioni legate ad altri scopi o per comunicazioni a terzi).
Il modulo viene oggi anticipato a titolo informativo e, a partire dal mese di maggio 2008, debitamente compilato in ogni sua parte, accompagnerà le offerte commerciali in formato cartaceo formulate da parte della nostra Società sulla base dei dati acquisiti.
Resta la Sua facoltà di esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. 196/03: “diniego per l’accesso ai Suoi dati alla Società di distribuzione competente per ambito territoriale”, direttamente nei confronti della stessa. Questo è stato possibile, attraverso l’invio dell’Allegato A nelle fatture gas spedite nell’aprile 2008.